A PROPOSITO DEI COPIONI ALL’ESAME DI AVVOCATO A LECCE.

AVVOCATI, MA ANCHE NOTAI E MAGISTRATI….COSI’ FAN TUTTI. COPIARE.

Una precisazione dotta da chi annualmente dal 1998 è bocciato per ritorsione agli esami di avvocato, affinchè a Lecce, Taranto e Brindisi non ci sputtanino in tutta Italia.

A Lecce sarebbero solo 440 su 1258 i compiti ritenuti validi. Questo il responso della Commissione di Catania, presieduta dall’Avvocato Antonio Vitale, addetta alla correzione degli elaborati. Più di cento scritti finiscono sul tavolo della Procura della Repubblica con l’accusa di plagio, per poi, magari, scoprire che è tutta una bufala. Copioni a parte, sarebbe, comunque, il 65%  a non superare l’esame: troppi per definirli asini, tenuto conto che, per esperienza personale, so che alla fase di correzione non si dedicano oltre i 5 minuti, rispetto ai 15/20 minuti occorrenti. Troppo pochi per esprimere giudizi fondati. Prescindendo dalla caccia mirata alle streghe, c’è forse di più?

Da quando esiste questo tipo di esame voluto dai nostri legulei, sempre si è copiato. Prima era la dettatura diretta dei commissari d’esame, che erano anche consiglieri dell’Ordine degli Avvocati. Per poi discernere tra i compiti uguali, quali fossero quelli degli amici da abilitare. A Catanzaro i candidati avvocati passarono tutti. In Magistratura la sessione del 1992 è stata annullata, ma chi passò l’esame fasullo sono lì a giudicare. Raccomandazioni e favoritismi, per questo sono stati cacciati i consiglieri dell’Ordine e i compiti sono diventati più che itineranti: turistici. Turistici perché prima della riforma gli esiti sugli elaborati di dicembre si conoscevano a marzo. Dopo la riforma gli esiti si conoscono a giugno, luglio o, addirittura, settembre. Oggi il candidato copione si è evoluto: ci sono i cellulari, palmari, ecc.. Ma non è certo peggiore di chi, copiando e raccomandandosi, si è abilitato ed oggi è lì a fare la ramanzina da commissario d’esame. Il ragionamento è in generale ed ogni riferimento a persone specifiche è puramente casuale.

Quindi chi si è abilitato barando, ha scoperto l’acqua calda. Questa caccia alle streghe, perché? Vagito di legalità? Manco per idea. In tempo di magra per i professionisti sul mercato, si fa passare per plagio, non solo la dettatura uniforme dell’intero elaborato (ripeto, che c’è sempre stata), ma anche l’indicazione della massima giurisprudenziale senza virgolette. Per chi opera in ambito giuridico le massime della Cassazione sono l’appiglio per tutte le tesi difensive di parte o accusatorie. Senza di queste sarebbero solo opinioni personali senza valore. Altra cosa è riportare pari pari, più che le massime, le motivazioni delle sentenze.

La Corte suprema di cassazione è il giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura in Italia. Essa è unica sul territorio nazionale e ciò costituisce un’ulteriore garanzia per la sua  funzione nomofilattica, la quale consiste nell’assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione delle norme di diritto. In tal senso le sue sentenze costituiscono un criterio orientatore della giurisprudenza nazionale, la quale nell’assumere le proprie decisioni può, e in alcuni casi deve, tenere conto delle sentenze emesse della Corte. Infatti presso la Cassazione è incardinato un ufficio noto come Ufficio del Massimario, la cui funzione è quella di enucleare i princìpi di diritto espressi dalla Corte nelle sue pronunce.

La massima giurisprudenziale, di appena un periodo lessicale, è la sintesi che il giudice estrapola dal suo enunciato tra l’esatta individuazione del fatto, la corretta individuazione/interpretazione della norma che lo regola e la corretta sussunzione (incapsulamento) di quel fatto in quella disposizione. La Massima è importante e fondamentale per l’operatore del diritto perché è l’enunciazione della regula juris in quella fattispecie, ma anche il precedente giurisprudenziale destinato ad orientare in casi analoghi tutta la galassia dei legulei. Momento delicatissimo quello della massimazione delle sentenze; più delicato del decidere la causa, perché la sentenza si rivolge solo alle parti, tra le quali regola la contesa, mentre la massima è (o sarebbe) destinata a costituire ed enunciare la regula juris generale dell’ordinamento in quella fattispecie, destinata a valere erga omnes. Non è raro, però, barcamenarsi tra Massime contrastanti tra di loro. Per questo interviene la Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per mettere pace e definitività tra fazioni opposte sezionali.

Ai candidati agli esami il consiglio è quello di studiare e non affidarsi a trucchi e trucchetti. Si rischia grosso e non tutti lo sanno. Anche perché il copiare lo si fa passare per peccato veniale. Copiare ad esami e concorsi, invece, potrebbe far andare in galera. E’ quanto stabilito dalla legge n. 475/1925 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 32368/10. La legge recita all’art.1 :“Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”. A conferma della legge è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n.32368/10, che ha condannato una candidata per aver copiato interamente una sentenza del TAR in un elaborato a sua firma presentato durante un concorso pubblico. La sentenza della sezione VI penale n. 32368/10 afferma: “Risulta pertanto ineccepibile la valutazione dei giudici di merito secondo cui la (…) nel corso della prova scritta effettuò, pur senza essere in quel frangente scoperta, una pedissequa copiatura del testo della sentenza trasmessole (…). Consegue che il reato è integrato anche qualora il candidato faccia riferimento a opere intellettuali, tra cui la produzione giurisprudenziale, di cui citi la fonte, ove la rappresentazione del suo contenuto sia non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione logica ma il risultato di una materiale riproduzione operata mediante l’utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della prova”.

In particolare per gli avvocati la Riforma Forense, legge 247/2012, al CAPO II (ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO) Art. 46. (Esame di Stato) stabilisce che “….10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.”

Ma, di fatto, quello previsto come reato è quello che succede da quando esiste questo tipo di esame e vale anche per i notai ed i magistrati. Eppure, come ogni altra cosa italiana c’è sempre l’escamotage tutto italiano. Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che copiare non è reato: niente più punizione. Dichiarando tuttavia “legale” copiare a scuola, si dichiara pure legale copiare nella vita. Non viene sanzionato un comportamento che è senza dubbio scorretto. Secondo il Consiglio di Stato, il superamento dell’esame costituisce di per sè attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite” dall’alunna e la norma che regola l’espulsione dei candidati dai pubblici concorsi per condotta fraudolenta, non può prescindere “dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano il cosiddetto esame di maturità”: le competenze e le conoscenze acquisite….in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato. A ciò il Cds ha anche aggiunto un’attenuante, cioè “uno stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute” della studentessa stessa, che sarebbe stato alla base del gesto. Il 12 settembre 2012 una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar della Campania che aveva escluso dagli esami di maturità una ragazza sorpresa a copiare da un telefono palmare. Per il Consiglio di Stato la decisione del Tar non avrebbe adeguatamente tenuto conto né del “brillante curriculum scolastico” della ragazza in questione, né di un suo “stato di ansia”. Gli esami, nel frattempo, la giovane li aveva sostenuti seppur con riserva.

Quindi solo fumo negli occhi per nascondere ai profani il vero intento: limitare l’accesso ai nuovi avvocati che toglierebbero il pane ai vecchi volponi. 

Ciò è quello che avevo da dire. E magari, tra chi mi legge, si chiedesse anche il perché, questi volponi di tutte le parti d’Italia, non mi abilitano all’avvocatura dal 1998.

Perché li conosco bene!! Peccato, però che i giornalisti credano a loro e non a me, che da anni denuncio il concorso truccato di avvocato e lo sfruttamento dei praticanti dei praticanti.  

Dr Antonio Giangrande

Presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie e di Tele Web Italia

www.controtuttelemafie.it e www.telewebitalia.eu

099.9708396 – 328.9163996

A PROPOSITO DEI COPIONI ALL’ESAME DI AVVOCATO A LECCE.ultima modifica: 2013-06-28T14:59:06+02:00da rassegna-stampa
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